NOVITÀ 2019 FOTOVOLTAICO: DETRAZIONI E COMUNICAZIONI ENEA (Aggiornamento aprile 2019)

CONFERMA DELLE DETRAZIONI

Il 1° gennaio è entrata in vigore la Legge di Bilancio 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale N.302, che conferma le detrazioni fiscali del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia e del 65% per gli interventi di risparmio energetico. Entrambe le misure sono state confermate e prorogate al 31 dicembre 2019.
La conferma delle detrazioni quindi riguarda i numerosi interventi compresi nella Guida dell’Agenzia delle Entrate ma sopratutto l’installazione di un impianto fotovoltaico con o senza accumulo e l’installazione di un sistema di accumulo su un impianto già esistente e che ha già usufruito della detrazione fiscale. Importante anche la detrazione sulla bonifica dell’amianto.
Per le infrastrutture di ricarica invece, le così dette colonnine elettriche o wall box, la detrazione è possibile anche sulle parti comuni dei condomini. Ecco un estratto dalla Gazzetta Ufficiale:
“Art. 16-ter. – (Detrazioni fiscali per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica) – 1. Ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.
2. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.
3. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile”.

COMUNICAZIONE ENEA PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI E ACCUMULO

La legge di bilancio 2018 (legge 205/2017), al fine di valutare il risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di ristrutturazione sugli edifici esistenti, ha previsto – analogamente a quanto già avviene con le detrazioni per l’efficienza energetica (Ecobonus) – l’obbligo di trasmettere all’ENEA per via telematica le informazioni sugli interventi effettuati.
“Si avvisano gli utenti che il sito per gli interventi di ristrutturazione edilizia (Detrazioni fiscali del 50% ai sensi dell’art.16 bis del D.P.R. 917/86 e s.m.i T.U.I.R.) che comportano risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili di energia (Interventi diversi dall’ecobonus) sarà messo in linea non appena si avrà il consenso da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) che definirà anche le modalità operative.”
Avevamo già trattato l’argomento prima che il portale fosse attivo. La pratica non deve essere effettuata da un tecnico abilitato; tuttavia ci sono alcuni aspetti tecnici che è meglio che vengano svolti da una persona qualificata. Questa pratica rientrerà tra le pratiche delle offerte “chiavi in mano” per l’installazione di un impianto fotovoltaico chiavi in mano.
ATTENZIONE però, la pratica è obbligatoria anche per gli impianti entrati in esercizio il 2018.

AGGIORNAMENTO APRILE 2019

Con la Risoluzione 18 aprile n. 46/E, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, sebbene l’invio dei dati sia obbligatorio, la normativa non ha previsto nessuna sanzione per il contribuente che non adempie a tale obbligo.
In particolare, l’Agenzia fa presente che “in assenza di una specifica previsione normativa, si ritiene … che la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni di cui all’articolo 16, comma 2-bis, del decreto-legge n. 63 del 2013 non comporta la perdita del diritto alle detrazioni attualmente disciplinate dal medesimo articolo 16”.
In altre parole, anche se la comunicazione all’ENEA non viene effettuata, la detrazione non decade e il contribuente continua ad avere diritto all’agevolazione fiscale.

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